Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
65% se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
50% per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
In cosa consiste:
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari § la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65 o 50%) occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Chi può usufruirne:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
GLI INTERVENTI INTERESSATI
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 Allegato A.
Installazione di pannelli solari
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Riguardo alle valvole termostatiche per le caldaie a condensazione, il D.M. 19.02.2007 e s.m.i. all´art. 9, comma 1, lettera b) stabilisce che vanno installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
IVA PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE
Si ricorda che, in generale, per la sostituzione della caldaia si applica il regime agevolato al 10%.
(Il riferimento normativo all´IVA agevolata 10% è contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999, e ribadito nella Circolare ministeriale del 7 aprile 2000, n.71/E al punto 4).
QUINDI, LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO COMPORTA:
- Aumento del valore dell’edificio;
- Diminuzione dei consumi gas;
- Diminuzione dell´emissione di gas scarico (co2 ed nox).